Roma, 03/04/2022
Alle famiglie degli alunni dell'I.C. Bruno Munari
Ai docenti di scuola dell'infanzia
Ai docenti di scuola primaria
Ai docenti di scuola secondaria di I grado
Al personale amministrativo
Al personale collaboratore scolastico
Con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, sono state emanate indicazioni specifiche per la gestione dei casi di Sars CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
In particolare:
1) dal 1 aprile 2022 le disposizioni di quarantene e le misure già disposte sono sospese
2) viene mantenuto l'obbligo di indossare le mascherine chirurgiche per gli alunni e il personale
3) in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
4) in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
5) gli alunni in isolamento per infezione da COVID sono riammessi in classe previa esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
6) In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dal 1 aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 art. 68.
Appare evidente che, nonostante siano state rallentate le misure per il contenimento del contagio da Covid anche nella scuola, è compito di tutto il personale, e delle famiglie avvisare tempestivamente la scuola attraverso mail indirizzata agli Uffici di segreteria e i referenti covid della presenza di alunni positivi indicandone l'ultimo giorno di frequenza, la data di esecuzione del tampone e la data della comparsa di eventuali sintomi. Per la riammissione a scuola degli alunni che si sono negativizzati le famiglie avranno cura di presentare l'esito negativo del tampone ai docenti.
Si riportano inoltre le misure precauzionali di carattere generale:
• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
• la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
• l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Eva Pasqualini
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